L’evoluzione dell’amianto in Italia
Con il nome amianto si indicano sei diversi minerali appartenenti alla classe dei silicati: actinolite, amosite, antofillite, crisotilo, crocidolite e tremolite.
Nel nostro Paese, ma più in generale in tutta Europa, i materiali che contenevano amianto erano largamente utilizzati in ambiti diversi: adesivi e collanti, tessuti per arredamento come tendaggi o tappezzerie e tessuti, imballaggi, ma anche abbigliamento, come le tute per i pompieri, in virtù delle proprietà ignifughe.
Nell’edilizia, l’amianto è stato principalmente utilizzato per coibentazioni dei sottotetti, le coperture in cemento-amianto, i controsoffitti, nelle canne fumarie, pareti divisorie, tubazioni dell’acqua, di scarico, di combustione e nelle pavimentazioni in vinil-amianto. Solo dopo diverso tempo, a partire dal 1992, sono state approvate una serie di normative sul divieto di utilizzo di questo materiale.
La Legge 27/03/1992 n. 257, la prima che vieta l’uso dell’amianto, fa riferimento alla direttiva CEE 91/382 che vieta l’estrazione, la produzione e la commercializzazione del materiale. Tuttavia, esistono ancora nazioni in cui può essere estratto e lavorato per l’esportazione, specie nei Paesi in via di sviluppo.
Questo tipo di materiale è dannoso esclusivamente se inalato, poiché le polveri contenenti fibre di amianto, causano il mesotelioma, un cancro relativamente raro delle membrane sottili che rivestono il torace e l’addome, tumori del polmone, della laringe e dell’ovaio.
Come agire in presenza di amianto?
Se siete in possesso di un edificio (capannone, condominio, deposito, ecc.) che potenzialmente presenta manufatti contenenti amianto, è opportuno rivolgersi ad un tecnico specializzato per la verifica preliminare. Sottolineiamo che, qualora non fosse chiara la composizione del materiale, solo le analisi chimiche effettuate da un laboratorio certificato, sono in grado di confermare la presenza del minerale. Dopo una prima valutazione dello stato dei manufatti, verranno fatte le considerazioni sulle modalità idonee per mettere in sicurezza l’area secondo la normativa vigente.
Valutazione dello stato dei manufatti in cemento-amianto
Attualmente la normativa non prevede l’obbligatorietà della rimozione, salvo in taluni casi, ad esempio un alto grado di deterioramento degli M.C.A., vi è, tuttavia, un criterio di valutazione, stabilito dai parametri presenti nella tabella VERSAR.
Il sistema definisce dei fattori di danno e dei fattori di esposizione, la cui combinazione porta ad individuare, mediante l’ausilio di un grafico, il grado di urgenza dell’intervento portando a tre diversi risultati: – I.D. inferiore o uguale a 25: NESSUN INTERVENTO DI BONIFICA – I.D. compreso tra 25 e044: ESECUZIONE DELLA BONIFICA ENTRO 3 ANNI – I.D. uguale o maggiore a 45: RIMOZIONE DEI MANUFATTI ENTRO I SUCCESSIVI 12 MESI.
Le tipologie di bonifiche autorizzate per legge
Con il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, il Ministero della Sanità regolamenta le tecniche per la valutazione del rischio, la manutenzione, il controllo e la bonifica dei materiali in amianto. In particolare, vengono definiti tre metodi di bonifica ammessi a seconda dello stato di conservazione dell’amianto:
VENETA COPERTURE S.R.L. – Via Alcide De Gasperi, 35 – 31050 Morgano (TV) – Tel. 0422 379424 / 0422 739192 – Fax 0422 479301
www.venetacoperture.com – e-mail: info@venetacoperture.com – C.F. e P.IVA 03160420265 – C.C.I.A.A. di Treviso R.E.A. n. 225296
Albo Nazionale per la gestione dei rifiuti, autorizz. Smaltimento cat. 10-A classe D, autorizz. Trasporto cat. 5-F
LE TIPOLOGIE DI BONIFICHE AUTORIZZATE PER LEGGE Con il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, il Ministero della Sanità regolamenta le tecniche per la valutazione del rischio, la manutenzione, il controllo e la bonifica dei materiali in amianto. In particolare, vengono definiti tre metodi di bonifica ammessi a seconda dello stato di conservazione dell’amianto:
- Rimozione e smaltimento dell’amianto: obbligatoria per l’amianto friabile e deteriorato su più del 10% della superficie.
- Incapsulamento: l’amianto viene isolato dall’ambiente esterno con apposite vernici incapsulanti; nel decreto è definito il numero di strati, il metodo di applicazione e la pulizia dell’area circostante.
- Confinamento: isolamento dell’amianto con l’applicazione di barriere fisiche come mura, pannelli e materiali coibentati, che lo isolano dall’ambiente esterno.
Sicuramente, l’incapsulamento ed il confinamento possono risultare più vantaggiosi dal punto di vista economico, almeno nell’immediato. Ricordiamo però, che questa tipologia di interventi, deve essere sottoposta a verifica periodica, aggravandone così il costo. Consigliamo, proprio per questo motivo, di valutare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, ammortizzando così l’esborso.