Fonte: Agenzia delle Entrate
L’agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici “ecobonus”, è attualmente disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013.
Il beneficio consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato. Condizione indispensabile per fruirne è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. Rientrano nella seconda categoria:
- l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- l’acquisto e posa in opera di schermature solari
- l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).
Interventi condominiali
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste regole e misure diverse.
Quando si conseguono determinati indici di prestazione energetica, si può usufruire di detrazioni più elevate (al 70% o al 75%), da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il beneficio, in questi casi, dev’essere calcolato su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.